1| Il plagio è definibile come l’assoggettamento psicologico e culturale di personalità più deboli.
2| Il rapporto insegnante-studente è tipicamente quello tra persona autorevole e persona culturalmente e psicologicamente più debole. È quindi necessario che quest’ultimo venga protetto da influenze arbitrarie, come nei paesi civili. In Italia, invece, il reato di plagio fu così mal scritto (art. 603 cpp) che nel 1981 venne abolito. Da allora, ogni insegnante è libero di spacciare opinioni come dati di fatto ed appiccicare i propri giudizi morali a questi ed a quelli. I risultati sono evidenti.
3| È perciò necessario istituire, a Statuto del Comune, il reato di plagio educativo, così definito:
“L’insegnamento a cittadini minorenni di opinioni prospettate come dati di fatto inopinabili, oppure affiancate da giudizi morali, è un reato definito plagio educativo.
La sanzione relativa è decisa dal giudice in base a finalità di risarcimento, rimborso spese e deterrenza, ed istituisce riferimento giurisprudenziale“.